La Procura di Sion ha respinto la costituzione di parte civile della Repubblica. Non è una sorpresa: il diritto processuale penale elvetico non conosce la figura di danneggiato che Roma ha invocato, e la stessa Camera penale vallesana aveva già detto no al Comune sei settimane prima del deposito italiano
C’è un dettaglio, nella vicenda della costituzione di parte civile italiana nell’inchiesta di Crans-Montana, che nel dibattito di questi giorni è passato quasi inosservato. Il 14 aprile, quindici giorni prima che l’atto venisse depositato a Sion, la RSI aveva chiesto a Paolo Bernasconi — avvocato, ex procuratore pubblico, già docente di diritto penale — se l’Italia potesse costituirsi parte civile in Svizzera. La risposta era stata che la richiesta sarebbe stata, con ogni probabilità, respinta: manca il danno diretto, e c’è già un precedente nello stesso fascicolo, quello del Comune di Crans-Montana.
Il 23 luglio la Procura del Canton Vallese ha respinto la richiesta italiana. Il 29 luglio è arrivata l’ordinanza. Il 3 agosto l’avvocato ginevrino Romain Jordan, incaricato di rappresentare il Governo, ha depositato ricorso davanti alla Camera penale del Tribunale cantonale vallesano. Il 6 agosto, con il deposito del dossier d’inchiesta, la notizia è diventata pubblica e si è trasformata immediatamente in materia di scontro diplomatico: «tesi non condivisibili e superate», ha fatto sapere la Farnesina; «ennesimo schiaffo alle vittime», ha commentato la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.
La lettura politica ha però oscurato quella tecnica. E quella tecnica dice una cosa scomoda: l’esito era ampiamente prevedibile, e prevedibile lo era per ragioni che stanno scritte in tre articoli di codice e in una sentenza dello scorso marzo.
Che cosa dice l’articolo 115
Nel Codice di diritto processuale penale svizzero la figura corrispondente alla nostra parte civile è l’accusatore privato: secondo l’art. 118 cpv. 1 CPP, è il danneggiato che dichiara di partecipare al procedimento con un’azione penale o civile. E danneggiato, per l’art. 115 cpv. 1 CPP, è soltanto «la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato».
Il Tribunale federale ha interpretato quel «direttamente» in senso stretto e costante: danneggiato è il titolare del bene giuridico tutelato — o almeno cotutelato — dalla norma penale violata. Quando un reato lede interessi pubblici e solo di riflesso incide su interessi privati, chi subisce il pregiudizio mediato non è danneggiato ai sensi dell’art. 115 (DTF 140 IV 155, consid. 3.2; DTF 138 IV 258, consid. 2.3; DTF 141 IV 454, consid. 2.3.1).
Su questa base la Procura di Sion ha costruito una motivazione essenzialmente aritmetica. I reati contestati nell’inchiesta sono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni gravi colpose: i beni giuridici protetti sono la vita, l’integrità fisica, la salute, la proprietà e la sicurezza collettiva. Titolari di quei beni sono i clienti del locale, non lo Stato di cui possiedono la cittadinanza. Ne consegue, scrivono le procuratrici, che «né la nazionalità italiana di alcune vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana» sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, «poiché essa non è titolare di un bene giuridico direttamente protetto dalle disposizioni penali in questione».
C’è poi il passaggio sulla natura pubblicistica dell’ente. Perché a uno Stato sia riconosciuta la qualità di persona lesa, si legge nell’ordinanza, non basta che sia colpito negli interessi pubblici che ha il compito di tutelare: «deve essere leso direttamente nei propri diritti personali, al pari di un soggetto privato». E quando un organo statale agisce in quanto titolare del potere pubblico, la salvaguardia dell’interesse pubblico spetta al ministero pubblico, non a lui.
Il precedente che veniva dallo stesso fascicolo
Il 27 gennaio il Ministero pubblico vallesano aveva negato lo statuto di parte civile al Comune di Crans-Montana. Il Comune aveva ricorso il 5 febbraio. Il 16 marzo la Camera penale del Tribunale cantonale — la stessa autorità che oggi deve decidere sul ricorso italiano — aveva respinto l’impugnazione, applicando esattamente il criterio del danno diretto a un ente pubblico.
Non è un precedente analogo: è il medesimo procedimento, la medesima corte, la medesima categoria giuridica. Il deposito italiano è arrivato sei settimane dopo.
La costruzione italiana e perché non regge
Palazzo Chigi ha motivato la costituzione con «il danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti» — assistenza sanitaria, trasferimento dei feriti, identificazione delle vittime, rimpatrio delle salme. Una prima stima parlava di almeno 300 mila euro di costi della sola Protezione civile.
È una costruzione perfettamente ortodossa — in Italia. Il nostro sistema conosce una nozione larga di danneggiato dal reato (artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.) e ammette da decenni la costituzione di enti pubblici per il rimborso di spese sostenute e per il danno all’immagine. Trasferita oltre confine, quella costruzione incontra due ostacoli.
Il primo è concettuale: le spese di soccorso sono il tipico danno riflesso, quello che l’art. 115 CPP esclude per definizione. Il secondo è testuale, e nel dibattito italiano non è stato quasi mai citato: l’art. 121 cpv. 2 CPP stabilisce che chi subentra per legge nei diritti del danneggiato «è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile». Anche ammettendo la fondatezza della pretesa di rimborso, cioè, il codice svizzero non la converte in uno statuto di parte con accesso agli atti e facoltà istruttorie: è precisamente il risultato che l’Italia cercava.
Quanto al precedente invocato a sostegno — una sentenza del Tribunale federale del 3 novembre 2010 — la Procura lo ha distinto in due righe: riguardava il riciclaggio di valori provenienti dalla corruzione di funzionari fiscali di uno Stato estero, e lì lo Stato era stato riconosciuto parte lesa perché titolare delle entrate fiscali sottratte. Un bene giuridico proprio, e direttamente aggredito. Non è il caso di un incendio colposo.
Resta l’argomento su cui la Farnesina insiste nel ricorso, quello fondato sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. È l’argomento più debole. Gli obblighi procedurali che la Corte di Strasburgo ricava dall’art. 2 CEDU — indagine effettiva, accesso dei congiunti al procedimento — hanno come titolari le persone fisiche, non lo Stato di cittadinanza; e uno Stato, davanti alla Corte, non è mai «vittima» ai sensi dell’art. 34, potendo agire soltanto in via interstatale ex art. 33. Trasformare quella giurisprudenza in un titolo di legittimazione processuale davanti a un pubblico ministero cantonale è un salto argomentativo che difficilmente la Camera penale accoglierà.
Il punto
Il problema, va detto con precisione, non è tecnico nel senso banale del termine. L’atto è stato depositato da uno studio svizzero — Merkt & Associés di Ginevra — e sottoscritto da un penalista elvetico che nello stesso fascicolo assiste alcune famiglie delle vittime. Non si tratta, cioè, di un’Avvocatura che ignora il codice del Vallese.
Si tratta piuttosto di una decisione politica — l’ANSA la descrive come «voluta dalla premier Giorgia Meloni e promossa dall’Avvocatura generale dello Stato» — che ha imposto un obiettivo processuale definito secondo categorie italiane a un ordinamento che quelle categorie non prevede, e che lo aveva già dimostrato per iscritto sei settimane prima. L’annuncio, del resto, è arrivato con un comunicato di Palazzo Chigi: la costituzione era anche, e forse soprattutto, un atto di comunicazione istituzionale verso le famiglie.
Il costo di quella scelta non è nullo. Ci sono le spese del procedimento di ricorso. C’è la probabilità concreta di un secondo rigetto, questa volta con la firma di un tribunale, e poi di un terzo davanti al Tribunale federale — tre titoli negativi al posto di uno. E c’è il fatto che gli strumenti realmente efficaci esistevano e restano disponibili: le famiglie italiane sono già accusatori privati a pieno titolo, con accesso integrale agli atti, e sostenerne il patrocinio avrebbe garantito allo Stato la stessa capacità di controllo sul procedimento senza chiedere per sé uno statuto che il diritto svizzero non prevede. La pretesa di rimborso, se fondata, resta azionabile in sede civile.
L’esito del ricorso è atteso nelle prossime settimane. Se la Camera penale confermerà la linea tenuta a marzo con il Comune, l’Italia si troverà ad aver speso otto mesi e un capitale diplomatico non irrilevante per ottenere, in via giudiziaria, ciò che le era stato spiegato in aprile da un’intervista radiofonica.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS 312.0): art. 115 cpv. 1 (nozione di danneggiato), art. 118 (accusatore privato), art. 119 (forma della dichiarazione), art. 121 cpv. 2 (aventi causa e subentro legale), art. 122 (azione civile in via adesiva), art. 393 e 396 (reclamo contro gli atti del pubblico ministero, termine di dieci giorni)
- DTF 140 IV 155, consid. 3.2; DTF 138 IV 258, consid. 2.3; DTF 141 IV 454, consid. 2.3.1 (pregiudizio mediato e qualità di danneggiato)
- Sentenza del Tribunale federale del 3 novembre 2010, richiamata nella costituzione italiana e distinta dalla Procura di Sion
- Camera penale del Tribunale cantonale del Vallese, sentenza 16 marzo 2026 (ricorso del Comune di Crans-Montana)
- Ordinanza del Ministero pubblico del Canton Vallese del 29 luglio 2026, comunicata il 23 luglio
- Per il confronto con l’ordinamento italiano: artt. 74 e 76 c.p.p., art. 185 c.p.
- CEDU, artt. 2, 33 e 34







