La condanna di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi è ormai definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato che il gioielliere di Grinzane Cavour, pur essendo stato vittima di una violenta rapina, sparò quando i tre malviventi si stavano allontanando. Per i giudici, in quel preciso momento il pericolo attuale era cessato e, di conseguenza, la reazione non poteva più essere ricondotta alla legittima difesa, ma assumeva il carattere di una condotta penalmente rilevante. Una decisione destinata a far discutere ancora a lungo, perché riporta al centro dell’attenzione il delicato equilibrio tra il diritto di difendersi e il monopolio dello Stato nell’esercizio della forza e della giustizia. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato riafferma il principio secondo cui, una volta cessata l’aggressione, spetta esclusivamente allo Stato perseguire e punire i responsabili di un reato. Dall’altro, molti cittadini e numerosi osservatori si interrogano su dove debba essere tracciato il confine tra una reazione istintiva e la cosiddetta “giustizia fai da te”. Per comprendere il cuore della vicenda occorre partire dalla disciplina della rapina. L’articolo 628 del Codice Penale la definisce un reato complesso, posto a tutela sia del patrimonio sia della libertà personale. La norma distingue la rapina propria, nella quale la violenza o la minaccia precedono o accompagnano l’impossessamento del bene, dalla rapina impropria, che ricorre quando la violenza viene esercitata subito dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della refurtiva o garantirsi l’impunità. È proprio quest’ultimo aspetto ad alimentare il confronto. Nel caso Roggero, infatti, i rapinatori avevano già sottratto i preziosi e stavano fuggendo. La loro corsa verso l’automobile con cui avrebbero completato la fuga rappresentava, secondo una parte della dottrina e dell’opinione pubblica, la naturale prosecuzione dell’azione criminosa, finalizzata ad assicurarsi definitivamente il possesso del bottino. La Corte di Cassazione ha invece ritenuto che, nel momento in cui Roggero esplose i colpi d’arma da fuoco, il pericolo attuale fosse ormai cessato e che, pertanto, non potesse più parlarsi di legittima difesa. È proprio questa conclusione a essere contestata da chi propone una diversa lettura della vicenda. Secondo tale interpretazione, il pericolo non poteva considerarsi realmente esaurito perché la fuga dei rapinatori costituiva ancora una fase integrante della rapina. I malviventi non avevano ancora consolidato il risultato del reato: stavano cercando di raggiungere l’automobile per assicurarsi definitivamente la refurtiva e sottrarsi all’arresto. Se così fosse, la reazione del gioielliere sarebbe stata la conseguenza immediata e diretta della medesima aggressione, senza alcuna soluzione di continuità tra l’azione violenta subita all’interno della gioielleria e la fuga dei rapinatori. Da qui nasce anche un’altra riflessione. È davvero realistico pretendere che una persona appena uscita da una rapina, vissuta sotto la minaccia delle armi, sia in grado di individuare, nell’arco di pochi secondi, il preciso istante in cui il pericolo cessa? E fino a che punto chi sceglie di compiere una rapina armata deve mettere in conto la possibilità di una reazione della vittima, soprattutto quando quest’ultima è autorizzata dallo Stato a detenere e portare un’arma per difesa personale? Secondo questa impostazione, parlare di “giustizia fai da te” nel caso Roggero rischia di essere una semplificazione. La sua reazione, infatti, si sarebbe sviluppata nell’immediatezza dei fatti, durante la fuga dei rapinatori e senza alcuna interruzione temporale. Ben diverso sarebbe stato, secondo questa tesi, se i malviventi fossero riusciti ad allontanarsi, il proprietario avesse recuperato un’automobile privata, li avesse inseguiti per le vie della città e, solo successivamente, li avesse raggiunti sparando contro di loro. In una situazione del genere apparirebbe più evidente la volontà di sostituirsi allo Stato nell’individuazione e nella punizione dei responsabili. Nel caso Roggero, invece, il punto controverso rimane proprio la continuità tra l’aggressione e la reazione. La sentenza della Cassazione, naturalmente, non significa che la magistratura sia indulgente nei confronti delle rapine. Al contrario, la rapina è uno dei reati più severamente puniti dal nostro ordinamento. I giudici hanno semplicemente affermato che il diritto alla difesa incontra un limite nel momento in cui il pericolo attuale viene meno e che, da quel momento, la risposta al reato deve essere affidata esclusivamente alle forze dell’ordine e alla giustizia. Proprio questa conclusione continua però a dividere l’opinione pubblica e il mondo del diritto. Per alcuni la decisione tutela un principio fondamentale dello Stato di diritto, impedendo che il cittadino si trasformi in giudice ed esecutore della pena. Per altri resta difficile accettare che chi ha appena subito una rapina debba essere chiamato a distinguere, in una manciata di secondi e sotto l’effetto dello shock, il momento esatto in cui la propria difesa cessa di essere lecita. È su questo sottile confine, più che sul caso del singolo imputato, che continuerà a svilupparsi il dibattito giuridico e sociale nei prossimi anni.







